Art. 5 — Riserva di alloggi di edilizia residenziale pubblica
Le regioni, nell'ambito delle loro disponibilita', possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 2 una quota degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assegnazione in godimento o alla locazione per uso abitativo per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi.
Testo vigente dal 13 gennaio 2011
