Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.
Testo vigente dal 2 marzo 1953
