Chi abbia rivestito funzioni di Governo, anche dopo la cessazione del mandato parlamentare, non puo' assumere le cariche o le funzioni di cui all'art. 2 negli enti pubblici o nelle societa', enti o istituti indicati negli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, se non sia decorso almeno un anno dalla cessazione delle funzioni governative.

Testo vigente dal 2 marzo 1953

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1953-02-13;60~art6 · fonte del testo