I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificatamente tecnico-opertivo relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3.

Testo vigente dal 14 luglio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-07-09;185~art22 · fonte su Normattiva