L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi ne' rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito che hanno rapporti contrattuali con l'Amministrazione militare. L'ufficiale che contravviene a tale divieto cessa di appartenere all'ausiliaria ed e'. collocato nella riserva con perdita anche dell'indennita' di cui al precedente art. 4, eventualmente spettantegli.

Testo vigente dal 23 aprile 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-09;278~art6 · fonte del testo