I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
4La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 21 ottobre 2011, n. 277 (in G.U. 1a s.s. 26/10/2011, n. 45) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge nella parte in cui non prevedono l'incompatibilita' tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
Testo vigente dal 27 ottobre 2011
