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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, puo' essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette Provincie, la trebbiatura del grano.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Tassinari - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 28 giugno 1940 al 28 aprile 1943
