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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Il contributo di cui al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI n. 1549, convertito in legge con la legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 153, e modificato con la legge 15 maggio 1939-XVII, n. 745, puo' essere corrisposto anche alle Sezioni per la cerealicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura e ai conduttori di fondi, singoli od associati delle Provincie laziali, del Mezzogiorno e delle Isole, che dopo il 15 aprile 1940-XVIII, acquistino trebbiatrici o coppie trebbianti nuove e loro accessori, di fabbricazione nazionale, allo scopo di esercitare, in dette Provincie, la trebbiatura del grano. 1
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 30 maggio 1940-XVIII
[11]VITTORIO EMANUELE
[12]Mussolini - Tassinari - Di Revel
[13]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253
1Il Regio D.L. 22 marzo 1943, n. 253 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente legge cessera' di applicarsi per le trebbiatrici e coppie trebbianti acquistate dal giorno dell'entrata in vigore del Regio D.L. medesimo per esercitare la trebbiatura in Sicilia.
Testo in vigore dal 28 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
