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L'aumento degli organici previsto nei precedenti articoli e' realizzato secondo le progressioni indicate nelle tabelle n. 2 e n. 3 allegate alla presente legge. Per gli anni indicati nella tabella n. 2 il Ministro della difesa ha facolta' di bandire concorsi straordinari, per titoli, per l'ammissione alla ferma volontaria di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, tra i sottotenenti di complemento dell'Arma dei carabinieri in servizio di prima nomina. Per gli anni dal 1986 al 1989 i sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri sono reclutati anche tra i tenenti di complemento in ferma biennale delle varie Armi dell'Esercito con le modalita' previste dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 9 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come sostituito dall'articolo 1 della legge 4 luglio 1984, n. 324; nei medesimi anni non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del predetto articolo.

Testo in vigore dal 14 agosto 1985 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-07-24;410~art3 · fonte del testo