Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.
Testo vigente dal 10 luglio 1986
