Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Testo vigente dal 10 luglio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-06-28;338~art3 · fonte su Normattiva