[1]Gli organici di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge sono raggiunti in un periodo di tre anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge. A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1975 sono aumentati delle seguenti somme:

[2]milioni 2.033...... per l'esercizio 1975 milioni 6.019...... per l'esercizio 1976 milioni 10.023...... per l'esercizio 1977.

[3]All'onere di 2.033.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 10 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;603~art8 · fonte su Normattiva