Gli organici di cui agli articoli 1, 6 e 7 della presente legge sono raggiunti in un periodo di quattro anni secondo la progressione indicata nella tabella allegata alla presente legge. A tali fini, gli stanziamenti iscritti ai competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1971 sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sotto elencati: milioni 643 per l'esercizio 1971; milioni 1.285 per l'esercizio 1972; milioni 2.008 per l'esercizio 1973; milioni 2.727 per l'esercizio 1974. All'onere di lire 643.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 18 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-08-04;607~art12 · fonte del testo