Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvedera' in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 46 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 28 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-03;109~art2 · fonte su Normattiva