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Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvedera' in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 20 settembre 1967 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-08-09;805~art2 · fonte del testo