Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 ottobre 1974 al 22 dicembre 2008. 120 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Per la erogazione dei compensi da corrispondere per gli anni scolastici 1969-70, 1970-71 e 1971-72 al personale indicato all'art. 1 si osservano i seguenti criteri:

tolto: a) per i coordinatori universitari e i capi di istituto addetti alla vigilanza, il compenso e' fissato inL. 105.000 al lordo per ogni corso;

tolto: b) per il personale di segreteria e per il personale ausiliario, il compenso e' fissato rispettivamente in L. 90.000 e in L. 70.000 al lordo, indipendentemente dal numero dei corsi funzionanti presso i singoli istituti magistrali e licei artistici.

tolto: Ai coordinatori universitari non residenti nella sede di svolgimento dei corsi vengono inoltre corrisposti il trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1974-08-17;483~art2 · fonte del testo