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Ai magistrati promossi al grado terzo, destinati a sede diversa da quella in cui esercitavano le funzioni del grado inferiore, spetta, per la durata di un anno dal giorno dell'assunzione delle funzioni, anche se entro detto periodo siano trasferiti ad altra sede, la indennita' di missione stabilita dai decreto legislativo 13 gennaio 1947, n. 7, e successive modificazioni. La indennita' e' corrisposta nella misura massima per I primi sei mesi ed e' ridotta alla meta' per i sei mesi successivi. La indennita' cessa, qualora il magistrato sia trasferito alla sede in cui esercitava il suo ufficio prima della promozione.

Testo in vigore dal 4 gennaio 1951 al 1 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1950-12-06;1039~art1 · fonte del testo