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Ai presidenti delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica in misura pari a quella fissata per il sindaco dall'articolo 1, per il comune capoluogo della provincia.

Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 6 gennaio 1980

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;169~art3 · fonte su Normattiva