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All'assessore anziano ed agli assessori, sia effettivi che supplenti, delle amministrazioni provinciali e' corrisposta una indennita' mensile di carica da fissarsi dal consiglio provinciale entro i limiti previsti dall'articolo 2, rapportati all'indennita' assegnata al presidente.
Testo in vigore dal 18 maggio 1974 al 6 gennaio 1980
