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Agli insegnanti della Scuola di guerra, dell'Istituto di guerra marittima e della Scuola di guerra aerea, l'indennita' viene aumentata di un terzo, quando, in base ai programmi delle rispettive materie, essi debbano svolgere, complessivamente, un numero di lezioni effettive superiore alle 50 ore annuali. L'aumento non viene corrisposto quando si verifichino i cumuli di cui al precedente art. 3.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010
