Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 15 marzo 2010 n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1955
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1955 al 9 ottobre 2010. 77 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di temporanea costituzione di corsi e scuole, oltre quelli esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, e' data facolta' al Ministro per la difesa, e per il Corpo della guardia di finanza al Ministro per le finanze di disporre, mediante decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, la corresponsione dell'indennita' di insegnamento nelle misure stabilite dall'art. 1 agli insegnanti presso le scuole e i corsi di nuova costituzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 15 MARZO 2010 N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1955-12-05;1305~art5 · fonte del testo