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L'indennita' fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennita' o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche e' fissata in lire 30.000 per i magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale, superiore ed in lire 22.000 per i presidenti effettivi, in lire 18.000 per i consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali. L'indennita' stessa e' corrisposta ai presidenti, ai consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi. Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra i piu' contemporaneamente nominati, se la qualifica non e' espressamente indicata.

Testo in vigore dal 9 settembre 1959 al 28 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art1 · fonte del testo