E' istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000. La tassa e' riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

Testo vigente dal 9 settembre 1959

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urn:nir:stato:legge:1959-08-01;704~art2 · fonte del testo