Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

Art. 40 — Assegni e indennità ai componenti del consiglio

Al Vice Presidente del Consiglio superiore e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennita' di rappresentanza, al Primo Presidente della Corte suprema di cassazione. Agli altri componenti eletti dal Parlamento e' corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennita' di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'art. 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392. Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscano di stipendio o di assegni a carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento piu' favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino gia' provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore. ((Ai componenti e' attribuita un'indennita' per ogni seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell'indennita' per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', nonche' la misura dell'indennita' di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita' e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)).

Testo vigente dal 21 giugno 2022

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 131/1982

    Questione infondata
    14 luglio 1982

    L'assegno mensile (pari al trattamento di Presidente di sezione della Corte di cassazione ed uffici direttivi equiparati) spettante ai membri del Consiglio superiore della magistratura che il Parlamento elegge tra professori universitari in materie giuridiche ed avvocati con quindici anni di esercizio e` stato istituito a ristoro dei peculiari sacrifici sopportati dagli eletti, i quali devono rinunciare, a seguito dell'elezione, all'esercizio della libera professione e ai relativi proventi, laddove per i magistrati siffatte incompatibilita` discendono dal loro stesso status: pertanto, le situazioni dei membri del Consiglio provenienti dalla magistratura e di quelli eletti dal Parlamento, se prese in considerazione sotto il profilo della finalita` perseguita dal legislatore mediante la corresponsione ai secondi dell'anzidetto assegno mensile, risultano nettamente diverse, con conseguente esclusione della violazione del principio di eguaglianza. Cio` vale anche con specifico riguardo alla posizione dei professori universitari (che ricevono a titolo di assegno la differenza tra il loro stipendio e il trattamento spettante ai Presidenti di sezione della Cassazione), in quanto il quid pluris che essi percepiscono assolve alla stessa finalita` dianzi indicata di ristoro dei sacrifici inerenti alla rinuncia all'attivita` professionale dell'avvocatura, cui sono abilitati per effetto della qualita` di professori universitari. Ne`, infine, risultano violati gli artt. 36, primo comma, Cost., data la natura indennitaria e non remunerativa dell'assegno in questione, e 97 Cost., non sussistendo la denunciata irrazionale diversificazione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 40 della legge 24 marzo 1958, n. 195).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost. · Art. 40 Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Che cosa è cambiato dal 21 giugno 2022

Confronto con la versione in vigore dal 20 gennaio 1981 al 21 giugno 2022. 3 parole tolte, 48 parole aggiunte.

… eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore. Ai componenti e' attribuita tolto: una indennita' aggiunto: un'indennita' per ogni sedutatolto: , e aggiunto: e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennita' di missione per i giorni … le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennita', aggiunto: nonche' la misura dell'indennita' di missione e qualunque altro emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio aggiunto: superiore, secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilita' aggiunto: e, in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195~art40 · fonte del testo