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Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento). Il compenso di cui al precedente comma e' dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o piu' Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo e' corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione. E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1959 al 21 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1959-02-02;30~art1 · fonte del testo