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Ai componenti le Commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione negli Istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica spetta, a decorrere dalle sessioni di esame dell'anno scolastico 1955-56, il compenso giornaliero di lire 400 (quattrocento). 1 Il compenso di cui al precedente comma e' dovuto anche ai maestri elementari chiamati a far parte delle Commissioni previste dall'art. 62 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653. Ai capi degli Istituti in cui sono costituite due o piu' Commissioni per gli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione, il compenso giornaliero previsto dal primo comma del presente articolo e' corrisposto, per ciascuno dei predetti tipi di esame, limitatamente ad una sola Commissione. E' abrogato l'art. 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1076.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 maggio 1966, n. 335
1La L. 20 maggio 1966, n. 335 ha disposto (con l'art. 1) che "Il compenso giornaliero previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 2 febbraio 1959, n. 30, per i componenti, le commissioni degli esami di ammissione, di licenza, di idoneita' o di promozione negli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica e' elevato da lire 400 a lire 700".
Testo in vigore dal 21 giugno 1966 al 16 dicembre 2010
