Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorita' militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.

Testo vigente dal 2 febbraio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1965-12-30;1560~art3 · fonte del testo