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Per i componenti le commissioni per gli esami di maturita' dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' elevato da lire 800 a lire 1500. La propina per ogni candidato esaminato e' elevata da lire 40 a lire 80.

Testo in vigore dal 6 giugno 1966 al 25 giugno 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-05-20;335~art2 · fonte del testo