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[1]Per i componenti le commissioni per gli esami di maturita' dei licei classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli istituti magistrali e tecnici, nelle scuole magistrali e di diploma nei conservatori di musica, i quali non abbiano diritto alle indennita' di missione, il compenso giornaliero previsto dall'art. 1, primo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 95, e' elevato da lire 1600 a lire 3000; per i componenti ai quali spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' elevato da lire 800 a lire 1500. La propina per ogni candidato esaminato e' elevata da lire 40 a lire 80.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383
2Il D.L. 21 giugno 1980, n. 267, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 1980, n. 383, ha disposto (con l'art. 2, commi 1 e 2) che il compenso giornaliero previsto dall'art. 2 della legge 20 maggio 1966, n. 335, per i componenti le commissioni per gli esami nelle scuole magistrali statali e' elevato a L. 5.000. La propina prevista da detta norma per ogni candidato esaminato e' elevata a L. 1.200.
Testo in vigore dal 25 giugno 1980 al 26 aprile 1981
