Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

Art. 5 — Indennità in caso di aborto

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In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unita' sanitaria locale competente per territorio, e' corrisposta una indennita' giornaliera calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Testo in vigore dal 7 gennaio 1988 al 27 aprile 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art5 · fonte su Normattiva