Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 495/2002

    Questione infondata
    28 novembre 2002

    La norma censurata, come modificata dall'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo n. 151 del 2001, prevede la corresponsione dell'indennità giornaliera per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi alla stessa per tutte le categorie di lavoratrici autonome, senza più alcun riferimento alla data presunta del parto, sicché essa può e deve essere interpretata nel senso, conforme a Costituzione, che l'indennità, anche nell'ipotesi di parto prematuro, spetta in ogni caso per la durata complessiva di cinque mesi. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37 della Costituzione, nella parte in cui limiterebbe la misura dell'indennizzo per maternità spettante alle lavoratrici autonome ai tre mesi successivi alla data effettiva del parto e non consentirebbe loro, in caso di parto prematuro, di ottenere un'ulteriore indennità, corrispondente al lasso di tempo che intercorre tra la data del parto effettivo e quella del parto presunto. - Analoga questione di legittimità costituzionale, riguardante il trattamento di maternità delle coltivatrici dirette, colone e mezzadre, è stata decisa con la sentenza, citata, n. 197/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 37 cost. · Art. 4 Indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-12-29;546~art4 · fonte su Normattiva