Indennita' di maternita' per le libere professioniste

Art. 1 — Destinazione e misura dell'indennità

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A decorrere dal 1› gennaio 1991, a ogni iscritta a una cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti di cui alla tabella A allegata alla presente legge e' corrisposta un'indennita' di maternita' per i periodi di gravidanza e puerperio comprendenti i due mesi antecedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi la data effettiva del parto. L'indennita' di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all'80 per cento di cinque dodicesimi del reddito percepito e denunciato ai fini fiscali dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello della domanda. In ogni caso l'indennita' di cui al comma 1 non puo' essere inferiore a cinque mensilita' di retribuzione calcolata nella misura pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1990 al 27 aprile 2001

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 3/1998

    Questione infondata
    29 gennaio 1998

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 32 e 37 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, l. 11 dicembre 1990, n. 379 (Indennità di maternità per le libere professioniste), nella parte in cui prevede(rebbe)che l'indennità di maternità ivi stabilita venga corrisposta alla libera professionista (nella specie, notaio) indipendentemente dall'effettiva astensione dal lavoro, in quanto - posto che sussiste una netta differenza fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, trattandosi di due tipi del medesimo fenomeno, aventi però peculiari caratteristiche, sicché gli strumenti di tutela che le leggi ordinarie apprestano per l'uno non possono ritenersi automaticamente applicabili all'altro - le situazioni poste a raffronto non sono comparabili, ed in quanto la tutela costituzionale del diritto alla salute della donna e del bambino non e'vulnerata dall'esistenza di una norma che per una particolare categoria di lavoratrici stabilisce una protezione complessivamente adeguata alle peculiari caratteristiche della categoria medesima. - S. nn. 31/1986, 1/1987, 276 e 332/1988, 61 e 132/1991, 103 e 181/1993, 150 e 463/1994, 58 e 423/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 37 cost. · Art. 1 Indennita' di maternita' per le libere professioniste

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-11;379~art1 · fonte su Normattiva