Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 aprile 1968 al 18 novembre 1988. Leggi il testo vigente →
A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, e' istituita una indennita' di "rischio da radiazione" nella misura unica mensile di lire 30.000. Tale indennita', per i tecnici radiologi dipendenti da amministrazioni dello Stato, non e' cumulabile con altre eventualmente fruite a titolo di lavoro nocivo e rischioso o per profilassi.
Testo in vigore dal 18 aprile 1968 al 18 novembre 1988
