Alla spesa occorrente per il corrente esercizio finanziario 1948-49 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 32 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, approvato con legge del 30 ottobre 1948, n. 1261. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a, portare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 8 agosto 1949
