La disposizione contenuta nell'art. 4, lettera b), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativa alla indennita' di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.
Testo vigente dal 2 gennaio 1960
