Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza, nonche' ai capitani maestri direttori dei Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di pubblica sicurezza e' dovuto il trattamento economico inerente al grado rivestito.

Testo vigente dal 6 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;1015~art1 · fonte del testo