Le domande di indennizzo debbono essere presentate, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, anche per il tramite dell'Intendenza di finanza, nella cui circoscrizione l'interessato ha la residenza. All'interessato e' concesso altresi' un ulteriore termine di 180 giorni per documentarne la fondatezza.

Testo vigente dal 7 gennaio 1949

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urn:nir:stato:legge:1948-11-24;1493~art3 · fonte del testo