Art. 11 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Art. 11 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Testo vigente dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1940 al 9 ottobre 2010. 50 parole tolte, 13 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Alla Cassa ufficiali del Regio esercito spetta adempiere a tutti i servizi di suo istituto, nei riguardi dei cappellani militari in servizio permanente indicati nel precedente articolo 3.
tolto: I periodi valutabili agli effetti della liquidazione della indennita' supplementare ai cappellani militari, decorreranno dalla data di effettiva iscrizione alla Cassa ufficiali.aggiunto: Art. 11 bis PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art11bis · fonte del testo