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[1]((Alla Cassa ufficiali del Regio esercito spetta adempiere a tutti i servizi di suo istituto, nei riguardi dei cappellani militari in servizio permanente indicati nel precedente articolo 3.

[2]I periodi valutabili agli effetti della liquidazione della indennita' supplementare ai cappellani militari, decorreranno dalla data di effettiva iscrizione alla Cassa ufficiali)).

Testo in vigore dal 7 marzo 1940 al 9 ottobre 2010

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urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art11bis · fonte del testo