Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1931
Confronto con la versione in vigore dal 9 gennaio 1931 al 9 ottobre 2010. 131 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli ufficiali del Regio esercito inscritti alla «Cassa ufficiali» che hanno cessato dopo il 1° luglio 1930 e che cesseranno dal servizio permanente prima del raggiungimento dei sei anni stabiliti per il diritto alla indennita' supplementare, potranno a domanda essere e rimanere inscritti sino al raggiungimento di detto limite o sino al collocamento a riposo, continuando il versamento di una ritenuta corrispondente all'uno per cento dell'ultimo stipendio loro percepito.
tolto: Quelli che fossero collocati a riposo prima del raggiungimento dei sei anni di inscrizione avranno diritto a tanti sesti della indennita' quanti sono gli anni di inscrizione, calcolando per un anno le frazioni superiori ai sei mesi.
tolto: Non saranno inscritti alla Cassa gli ufficiali che entro sei mesi dalla prima inscrizione vengano a raggiungere i limiti stabiliti per il collocamento a riposo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1930-12-29;1712~art11 · fonte del testo