Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1› febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sara' affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sara' erogata secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
