I comuni, con provvedimento del sindaco, affidano l'incarico di rilevatore a personale dipendente dal comune stesso. I comuni nel cui territorio risultano piu' di quattrocento aziende agricole, secondo l'elenco redatto dalle stesse amministrazioni comunali, possono affidare l'incarico di rilevatore, per motivate esigenze in sede locale, a personale di altre amministrazioni ed enti pubblici, nonche' a persone non dipendenti dalla pubblica amministrazione, purche' siano in possesso dei requisiti culturali e professionali indicati nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art4 · fonte su Normattiva