Sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 gravano le spese relative alla registrazione controllata dei dati contenuti nei questionari del censimento. L'Istituto centrale di statistica puo' affidare le operazioni di cui al comma 1 a soggetti esterni e, nel caso ne facciano richiesta, ad enti locali dotati di strutture ritenute idonee dall'Istituto stesso. Le modalita' e i tempi per l'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 sono definiti nel regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.

Testo vigente dal 5 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-05-02;103~art8 · fonte su Normattiva