E' fatto obbligo ai conduttori delle aziende agricole ed, in genere, alle persone che vi sono tenute di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nel modello di rilevazione. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le norme di cui agli articoli 7, comma 3, e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
Testo vigente dal 5 maggio 1990
