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Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

  • a)riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonche' favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;
  • b)promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;
  • c)incentivare, mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;
  • d)sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
  • e)promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 4 febbraio 2000

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urn:nir:stato:legge:1991-03-28;113~art1 · fonte su Normattiva