Art. 1
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Il personale temporaneo in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che alla data del 30 giugno 1956 risulta adibito alla conduzione diretta dei fondi saliferi della salina di Cervia, e' inquadrato, a termini degli articoli 4 e 8 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, nella tabella organica del personale salariato di ruolo, ad esaurimento, con la qualifica di sanitari cultori. Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese al personale salariato che sia stato adibito alla conduzione diretta degli anzidetti fondi per l'intera durata delle campagne salifere degli anni 1955 e 1956. Per l'anzidetto inquadramento a ruolo si prescinde dai limiti di eta' stabiliti dall'art. 18, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262. I salariati da inquadrare a ruolo ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso superare le 144 unita' corrispondenti al numero dei fondi saliferi esistenti e l'inquadramento ha effetto ai fini giuridici dal 1° marzo 1956 ed ai fini economici dal 1° aprile 1957. Al personale inquadrato a ruolo a termini del presente articolo non possono essere concessi, a partire dalla campagna salifera dalla quale esplica effetto la presente legge, periodi di permesso indennizzato durante lo svolgimento della campagna salifera, e le ore di lavoro prestate in eccedenza al normale orario di servizio durante le campagne stesse sono compensative di quelle che verranno prestate in meno nei periodi di interruzione dei lavori dopo la chiusura della campagna salifera. Il servizio prestato in qualita' di operaio temporaneo dai salariati di cui al primo comma del presente articolo e', utile ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intero anno solare.
Testo in vigore dal 30 luglio 1957 al 22 dicembre 2008
