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[1]Gli insegnanti delle scuole dell'ordine elementare iscritti nelle cinque categorie, di cui all'art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e quelli delle scuole rurali, di cui al R. decreto-legge 14 ottobre 1938-XVI, n. 1771, sono impiegati dello Stato e sono inquadrati nel gruppo B dell'ordinamento gerarchico stabilito per gli impiegati stessi.
[2]La loro carriera si' svolge dal grado 12° al grado 9°.
[3]Sono soppresse le categorie di cui al predetto art. 15 del R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, ed e' abrogato l'art. 16 dello stesso Regio decreto.
[4]Agli insegnanti elementari e' dovuta l'aggiunta di famiglia di cui alla legge 27 giugno 1929-VII, n. 1047, e successive modificazioni.
[5]Le indennita' temporanee di caroviveri previste per gli insegnanti elementari sono soppresse.
[6]Per il trattamento di quiescenza, continuano ad essere iscritti al Monte pensioni gli insegnanti elementari che si trovino in servizio o che saranno assunti in ruolo per effetto di concorsi banditi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
[7]Per quelli invece assunti in seguito a concorsi banditi posteriormente a tale data si applicano le norme di quiescenza vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salvo che siano stati gia' iscritti al Monte pensioni, nel qual caso continuano invece ad applicarsi le disposizioni del Monte stesso.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009
