Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni, dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. 119 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.
tolto: La quota che l'Opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art.79, primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e' aumentata in relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente art. 1.
tolto: Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo art. 3 e, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.
tolto: Analogo trattamento sara' fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente «Le Scuole per i contadini», gestore delle «Scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro romano.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art2 · fonte del testo