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[1]Agli insegnanti elementari non di ruolo spetta la retribuzione annua di L. 7200, da corrispondersi a decimi in proporzione del servizio effettivamente prestato, nonche' l'aggiunta di famiglia nella misura ed alle condizioni previste per il personale non di ruolo delle categorie 1ª, 2ª, 3ª, di cui al R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100, e successive modificazioni.

[2]Spetta inoltre l'assegno temporaneo di guerra previsto dal R. decreto-legge 14 luglio 1941-XIX, n. 646.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art14 · fonte del testo