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[1]Fra gli insegnanti delle scuole rurali di cui all'articolo precedente sono compresi anche gli insegnanti delle scuole rurali gestite per delega ministeriale dall'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta.

[2]La quota che l'Opera anzidetta riceve per l'esercizio di ogni scuola, a norma dell'art.79, primo comma, del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e' aumentata in relazione agli aumenti derivanti dall'attuazione del precedente art. 1.

[3]Gli insegnanti delle anzidette scuole sono iscritti nel ruolo di cui al successivo art. 3 e, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sono messi a disposizione dell'Opera.

[4]Analogo trattamento sara' fatto agli insegnanti dipendenti dall'Ente «Le Scuole per i contadini», gestore delle «Scuole rurali parificate uniche per i contadini », operanti nell'Agro romano.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art2 · fonte del testo