Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]E' costituito un ruolo unico nazionale degli insegnanti dell'ordine elementare.

[2]Il numero dei relativi posti e' ripartito nei vari gradi secondo le seguenti proporzioni: sei dodicesimi per il grado 12°, tre dodicesimi per il grado 11°, due dodicesimi per il grado 10° e un dodicesimo per il grado 9°.

[3]Il numero complessivo dei posti del suddetto ruolo e' stabilito annualmente con Regio decreto da emanarsi nel mese di giugno di ogni anno su proposta dei Ministri per l'educazione nazionale e per le finanze e con effetto dal 1° ottobre successivo.

[4]Il Ministro per l'educazione nazionale provvede annualmente con proprio decreto alla determinazione delle tabelle graduali e numeriche dei posti per ciascuna provincia, nei limiti di quelli del ruolo unico ed in relazione alle necessita' scolastiche locali.

[5]La percentuale dei posti nei vari gradi sara' osservata rispetto al numero complessivo, ma potra' variare da provincia a provincia, dovendo adattarsi, con un criterio di giustizia distributiva, alle condizioni del personale esistente in ciascuna provincia.

[6]Le promozioni di grado nel suindicato ruolo hanno decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno.

Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-06-01;675~art3 · fonte del testo