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[1]Al personale insegnante possono essere concessi in ciascun anno scolastico un mese di congedo per motivi di salute e 15 giorni di congedo per motivi di famiglia.
[2]Per causa grave il congedo per motivi di salute puo' essere prorogato al massimo per un altro mese. Durante i suindicati congedi non compete il supplemento di servizio attivo.
[3]Per le aspettative si applicano le norme vigenti per gli altri impiegati civili dello Stato, salva per l'aspettativa per motivi di famiglia l'osservanza dell'art. 323, ultimo comma, del regolamento generale sui servizi della istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928-VI, n. 1297.
Testo in vigore dal 27 giugno 1942 al 12 novembre 1974
